Consensi
Da far firmare
Lista di lavoro dell'accettazione: si chiude alla prossima visita
- Turco AlessiaRaccogli →Informativa privacyDati sanitari e refertazione
I moduli
Testo versionato: se cambia, il consenso va rinnovato
- Informativa privacy e presa visioneobbligatorio11/12 raccolti
Erogazione della prestazione sanitaria, tenuta della cartella clinica, adempimenti amministrativi, fiscali e assicurativi collegati.
Artt. 13 e 14 GDPR — informativa. Il trattamento per finalità di cura si fonda sull'art. 9.2.h GDPR e sull'art. 75 D.lgs. 196/2003.
- Trattamento dei dati sanitari e refertazione a distanzaobbligatorio11/12 raccolti
Consentire allo studio di inviare referti, ricette, indicazioni post-operatorie e promemoria clinici via email o messaggistica, ai recapiti indicati dal paziente.
Art. 9.2.h GDPR per la cura. Consenso ex art. 9.2.a GDPR per l'invio di referti e documentazione sanitaria su canali elettronici scelti dal paziente.
- Documentazione fotografica per uso clinicofacoltativo1/12 raccolti
Documentare la situazione di partenza e l'evoluzione del risultato, confrontare i controlli nel tempo, tutelare paziente e medico in caso di contestazione.
Art. 9.2.h GDPR: la documentazione fotografica pre e post trattamento è parte della cartella clinica e strumento di valutazione del risultato.
- Utilizzo delle immagini per finalità divulgativefacoltativo0/12 raccolti
Pubblicazione di immagini prima e dopo su sito, canali social, congressi e materiale scientifico o informativo dello studio.
Consenso esplicito ex art. 9.2.a GDPR, revocabile in qualsiasi momento.
- Comunicazioni informative e promozionalifacoltativo1/12 raccolti
Invio di comunicazioni sulle attività dello studio, novità, campagne di controllo e promemoria non clinici, via email o messaggistica.
Consenso ex art. 6.1.a GDPR e art. 130 D.lgs. 196/2003.
- Consenso informato all'atto medicofacoltativo1/12 raccolti
Attestare che il paziente è stato informato su natura della prestazione, alternative, decorso, rischi e complicanze possibili, e che ha acconsentito.
Legge 219/2017. Non è un consenso sui dati: riguarda l'atto sanitario e va raccolto dal medico che esegue la prestazione.
Come è impostato il consenso, e perché
Il trattamento dei dati sanitari per diagnosi e terapia si fonda sull'art. 9.2.h del GDPR e sull'art. 75 del Codice privacy. Il modulo che si firma in accettazione è presa visione dell'informativa, non un'autorizzazione a curare. Chi la chiama consenso al trattamento e ci appoggia la cartella clinica ha un problema il giorno in cui il paziente lo revoca.
Marketing, foto divulgative e invio dei referti via email sono consensi liberi e revocabili: negarli non tocca la prestazione, il prezzo o i tempi. Per questo stanno su righe separate e non in un unico blocco da spuntare.
Ogni consenso registra la versione del modulo firmato. Quando il testo cambia, i consensi raccolti sulla versione precedente restano validi per quella e la piattaforma li segnala come da rinnovare: è la differenza fra avere un consenso e poterlo dimostrare.
Il consenso informato all'atto medico (legge 219/2017) è cosa diversa e riguarda l'intervento, non i dati: si raccoglie per singola prestazione, dal medico che opera, con anticipo sufficiente perché il paziente possa rifletterci. Ultima revisione dei testi: 24/09/2026.